Basi giuridiche

Cosa dice la legge
L‘articolo 19 della Costituzione federale garantisce il «diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita», impartito nelle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie. Un po’ oltre, all’articolo 62 paragrafo 2, la Costituzione federale rileva che «il settore scolastico compete ai Cantoni» e che «i Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani».
Sono quindi le leggi cantonali, p leggi scolastiche, e i loro regolamenti d’applicazione che precisano quali siano i compiti dei cantoni e dei comuni nell’organizzazione scolastica e, fra l’altro, i trasporti scolastici. La legge della scuola del Canton Ticino è disponibile qui.
Secondo una pratica corrente e la giurisprudenza del Tribunale federale, in relazione all’articolo 19 CF, l’effettiva accessibilità della scuola è indispensabile per garantire questo diritto costituzionale. Per poter beneficiare dell’insegnamento di base, bisogna prima di tutto poter accedere all’istituto scolastico. Le collettività sono dunque responsabili per l’accessibilità della scuola, della sicurezza e della prossimità. Se, da un punto di vista oggettivo, il percorso casa-scuola non è accettabile, spetta ai poter pubblici competenti adottare le misure necessarie a metterlo in sicurezza. Per determinare se un percorso casa-scuola sia accettabile, bisogna considerare diversi fattori: la distanza, la topografia, la sicurezza stradale, l’età e la costituzione fisica degli scolari.
La Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS), entrata in vigore il 1° gennaio 1987, regola la pianificazione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e sentieri. Essa si applica anche ai percorsi che collegano le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto (articolo 2, paragrafo 3). Secondo gli articoli 4 e 6 della LPS, i cantoni devono allestire dei piani per le reti di percorsi pedonali e provvedere alla loro sistemazione e manutenzione, in modo da assicurare « la libera circolazione, possibilmente senza pericoli » su questi percorsi.